STATUTO

- ART. 1 -
(Costituzione – Sede – Durata)

E’ costituita l’associazione denominata ASSICUREZZA ed è disciplinata dal presente Statuto.

L’Associazione ha sede in Roma, via Nazionale n° 60, presso la Direzione Nazionale della CONFESERCENTI, Confederazione a cui la ASSICUREZZA dichiara di aderire.

Alla ASSICUREZZA possono aderire le Imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell’ambito delle leggi che le regolano, attività di vigilanza armata, sorveglianza, trasporto e scorta valori, informazioni commerciali ed investigazioni, televigilanza e servizi di sicurezza in genere.

L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ed è autonoma rispetto ai pubblici poteri.

L’attività dell’Associazione è disciplinata dal presente Statuto.

La durata dell’Associazione è illimitata ed avrà termine per deliberazione dei Soci.

- ART. 2 -
(Scopi e finalità)

L’Associazione si propone di:

    1. tutelare gli interessi generali della categoria e rappresentarli adeguatamente a qualunque livello politico ed istituzionale;
    2. assicurare ed eseguire attività di assistenza sindacale a favore degli associati in ogni campo ed ad ogni effetto;
    3. assistere gli associati in ogni campo e con i mezzi a disposizione in modo da favorire la crescita morale, materiale, culturale e professionale della categoria;
    4. favorire la realizzazione di iniziative dirette al conseguimento di una migliore produttività delle Imprese;
    5. tenere costantemente informati i soci su progetti, iniziative, provvedimenti e situazioni di interesse per la categoria;
    6. svolgere attività formative e di addestramento e qualificazione per il personale degli associati;
    7. stipulare direttamente i contratti e gli accordi di natura nazionale e/o territoriale d’intesa con la Confesercenti;
    8. concordare, promuovere ed attuare le iniziative nei vari settori di riferimento per le specifiche attività delle imprese associate, secondo le forme e nei modi indicati nel presente Statuto;
    9. conferire attestazioni di merito, premi e riconoscimenti, promuovendo ogni possibile iniziative di carattere sociale ed umanitario a favore dei lavoratori del settore ed in special luogo dei familiari di questi in stato di bisogno;
    10. ottemperare a tutti i compiti che, per effetto di disposizioni amministrative e/o di legge, siano necessari per l’interesse comune dei Soci;
    11. espletare ogni altro compito che, per deliberazione dell’Assemblea degli Associati, opportunamente ratificata dalla Giunta, venga affidato all’Associazione.

- Art. 3 -
(Autonomia e Rappresentanza dei Soci)

L’adesione all’Associazione non interferisce in alcuna maniera nella completa e totale autonomia delle singole Imprese nello svolgimento delle proprie attività sotto il profilo amministrativo, gestionale, operativo e commerciale, fermo restando il rispetto delle direttive generali della Associazione.

Tutti i Soci sono obbligati al rispetto ed all’osservanza degli accordi stipulati dall’Associazione in campo nazionale.

- Art. 4 -
(Adesione, Quote associative e Diritti)

Può essere ammesso a far parte dell’Associazione chi svolge attività di cui all’art. 1, previa presentazione di apposita domanda scritta documentata con l’impegno di adesione per l’anno in corso ed il successivo, corredata da una dichiarazione di accettazione del presente Statuto nonché di quello della Confesercenti.

Nella richiesta di adesione dovrà essere specificata l’esatta denominazione dell’Impresa, l’ubicazione della Sede legale e di quella operativa, se differente, il nominativo del legale rappresentante e della/e persona/e incaricata/e a tenere i rapporti con l’Associazione, il tipo di attività esercitata, il numero dei dipendenti diretti ed il territorio di operatività.

Sulla domanda di ammissione delibera la Giunta e l’eventuale ammissione verrà formalizzata all’Impresa interessata mediante lettera raccomandata.

L’adesione ha durata per l’anno in corso e per quello successivo, e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non venga formulata disdetta scritta almeno 60 giorni prima della scadenza.

Ogni Socio è tenuto al versamento delle quote ordinarie annuali stabilite dalla Giunta, nonché al versamento delle eventuali quote straordinarie integrative stabilite dalla Giunta e ratificate dall’Assemblea dei Soci per fare fronte ad improvvise necessità.

Nei confronti dei Soci che non provvedono al puntuale versamento delle quote sopra dette può essere attivata la procedura di esclusione, riservandosi nei loro confronti ogni diritto di azione per il recupero delle somme dovute.

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

Il recesso deve essere comunicato all’Associazione nei termini e con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo, fermo restando il diritto di recesso, anche senza il rispetto dei termini, in caso di sostanziale modifica dell’attività dell’Impresa, tale da renderla di fatto non più operante nel settore della sicurezza.

La decadenza sopravviene qualora l’Associato cessi la Sua attività, ed è formalizzata dalla Giunta.

L’esclusione può essere deliberata dalla Giunta nei seguenti casi:

    1. mancato pagamento delle quote associative;
    2. mancato rispetto degli accordi stipulati dall’Associazione in materia di contratti di lavoro;
    3. mancato assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali, fiscali e di legge dopo la messa in mora;
    4. grave inadempienza ad altri obblighi derivanti da delibere validamente assunte dagli organi associativi.

L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. contenente le motivazione che l’hanno determinata. L’eventuale ricorso ha effetto sospensivo.

- Art. 5 -
(Organi della Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

    1. L’Assemblea dei soci;
    2. Il Presidente;
    3. Il Segretario;
    4. La Giunta;
    5. Il Collegio di Garanzia.

- Art. 6 -
(L’Assemblea dei Soci)

La convocazione dell’Assemblea dei Soci è predisposta dalla Giunta e può avere natura ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria deve avere luogo almeno una volta per ogni anno solare e ad essa hanno diritto a partecipare tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza e prevedere l’eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo anche un’ora dopo la prima.

L’Assemblea dei soci provvede a quanto segue:

    • elegge il Presidente, i membri della Giunta (stabilendone il numero nella misura consentita dal presente Statuto), ed i componenti del Collegio di garanzia;
    • esamina l’attività svolta dagli organi direttivi;
    • ratifica ove necessario le decisioni della Giunta, anche in materia di quote straordinarie;
    • delibera in merito ad eventuali modifiche statutarie;
    • delibera lo scioglimento dell’Associazione, sentito il parere della Confederazione, per il quale è necessaria la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti;
    • delibera su altri argomenti di competenza assembleare posti all’ordine del giorno.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale assume valore doppio, fatta eccezione per le votazioni relative all’elezione del Presidente stesso.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dalla Giunta nei seguenti casi:

    • modifica dello Statuto;
    • scioglimento dell’Associazione;
    • necessità di nuova elezione delle cariche sociali;
    • altri argomenti di interesse collettivo per i quali sia ritenuta necessaria una deliberazione assembleare urgente.

L’Assemblea è validamente costituita ogni qual volta sia presente, direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei singoli Associati.

- Art. 7 -
(Il Presidente)

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione.

L’elezione del Presidente viene effettuata dall’Assemblea dei Soci a favore del candidato che raccoglie il maggior numero dei voti.

Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente competono la firma e la rappresentanza amministrativa, ordinaria e straordinaria, giudiziale e stragiudiziale dell’Associazione, ferma restando la possibilità di delegare ad uno o più membri della Giunta specifici compiti e/o mansioni, anche di rappresentanza, mediante delega scritta del presidente stesso e previa approvazione a maggioranza della Giunta.

Il Presidente, inoltre, presiede e dirige l’Assemblea dei Soci, convocata dalla Giunta, e le riunioni della Giunta.

In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, la cui nomina compete alla Giunta.

- Art. 8 -
(Il Segretario)

Il Segretario Nazionale viene eletto dalla Giunta dietro indicazione del Presidente.

Al Segretario competono la responsabilità della gestione corrente e del buon funzionamento amministrativo dell’Associazione.

A tal fine il Segretario:

    • verifica la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi associativi segnalando tempestivamente i casi di inadempienza;
    • collabora con il presidente per garantire la corretta funzionalità della struttura associativa;
    • collabora con le strutture confederali per la gestione del patrimonio amministrativo, economico e finanziario dell’Associazione, ivi incluse le quote associative e gli altri contributi, tenendo costantemente informata la Giunta ed operando in stretto rapporto sinergico con il Presidente;
    • custodisce i libri associativi, tra cui i verbali delle riunioni dei vari organi (Assemblea e Giunta);
    • ha delega statutaria per quanto attiene alla gestione dei rapporti di natura economica ed amministrativa tra l’Associazione e la CONFESERCENTI.

- Art. 9 -
(La Giunta)

La Giunta dura in carica tre anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.

Fanno parte della Giunta il Presidente dell’Associazione, il Segretario Nazionale e gli altri consiglieri eletti dall’Assemblea in numero di tre, cinque o sette in base alle determinazioni assunte in tal senso dall’Assemblea stessa.

Il Segretario partecipa alle votazioni della Giunta ma il suo voto ha valore solo consultivo.

Ogni Consigliere può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro componente della Giunta.

La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale assume valore doppio, così da garantire la presenza di una maggioranza.

La Giunta rappresenta, di fatto, l’organo di direzione politico-sindacale e viene convocata dal Presidente ogni qual volta sia necessario, e comunque, in via ordinaria, almeno due volte per ogni anno solare.

La convocazione deve avvenire, di norma, mediante comunicazione scritta da trasmettere con lettera raccomandata A.R. che deve pervenire a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della riunione con indicazione dell’ordine del giorno, della data, orario e luogo relativi alla riunione stessa.

I Consiglieri potranno far richiesta al Presidente di procedere alla convocazione della Giunta ogni qual volta ne ravvisino la necessità.

Quando la richiesta di convocazione viene formulata da oltre il 50% dei Consiglieri, il Presidente è obbligato a convocare la Giunta entro il tempo massimo di un mese dalla data di arrivo della richiesta.

In casi di necessità o per semplici ragioni di opportunità ed immediatezza, la convocazione della Giunta può avvenire mediante telegramma, telefax o finanche per via telefonica, purché con un preavviso di almeno quarantotto ore dalla data della riunione.

La Giunta provvede ad eleggere al proprio interno un Vice Presidente Vicario, destinato a fungere da Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo, e, laddove necessario, ulteriori Vice Presidenti in numero massimo di due.

La Giunta può costituire al suo interno speciali gruppi di lavoro finalizzati allo studio di specifiche problematiche, materie ed argomenti di interesse per il settore, determinando di volta in volta i relativi indirizzi di natura politico/sindacale e deliberando, se del caso, quale tra i Consiglieri che compongono il Gruppo di lavoro ne debba assumere il ruolo di coordinatore. Ove opportuno il Presidente conferisce a tale Coordinatore le eventuali deleghe necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti e delle incombenze del caso.

La Giunta:

    • cura l’attuazione delle delibere assembleari e sorveglia il rispetto dello Statuto da parte degli associati;
    • esamina le direttive per la gestione finanziaria e ratifica il lavoro del Segretario;
    • conferisce eventuali incarichi professionali a consulenti ed esperti fissandone i compensi;
    • delibera l’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
    • delibera in merito all’assunzione ed al licenziamento dell’eventuale personale di segreteria stabilendone le relative retribuzioni;
    • determina l’entità delle quote ordinarie annuali e gli eventuali contributi straordinari a carico degli associati;
    • individua e predispone l’entità degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Segretario Nazionale, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai membri del Collegio di Garanzia, previa approvazione e ratifica da parte dell’Assemblea;
    • indice Convegni e manifestazioni, determinandone programma e partecipazione;
    • designa i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Organi e Commissioni ove sia necessaria e/o opportuna la difesa della categoria o richiesta la partecipazione dell’Associazione;
    • provvede alla sostituzione dei propri membri, dimissionari e/o decaduti per qualsiasi motivo, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ultima Assemblea;
    • svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto.

- Art. 10 -
(Il Collegio di Garanzia)

Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri espressamente nominati dall’Assemblea all’interno degli associati o anche tra i non soci.

Il compito del Collegio di Garanzia è quello di dirimere le controversie insorte tra gli associati dopo avere ascoltato le parti in causa.

Il ruolo di membro della Giunta non è inconciliabile con quello di membro del Collegio di Garanzia.

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Segretario Nazionale non possono far parte del Collegio di Garanzia.

- Art. 11 -
(Sistema elettorale)

L’Assemblea elegge a Presidente il candidato che raccoglie il maggior numero dei voti.

L’Assemblea, successivamente all’elezione del Presidente, elegge, in base al numero dei voti ricevuti, gli altri membri della Giunta nel numero prestabilito dall’Assemblea stessa.

La Giunta elegge a Segretario, dietro indicazione del Presidente, il candidato che raccoglie il maggior numero dei voti.

- Art. 12 -
(Organizzazione Territoriale)

L’Associazione ha operatività nazionale, ma può organizzarsi a livello territoriale in specifiche federazioni regionali e provinciali.

A dette federazioni, laddove istituite, competerà la gestione delle pratiche da svolgere con le Autorità territoriali di competenza (Regioni, Provincie, Comuni, Organi di P.S., ecc.) e la stipula dei Contratti Integrativi Territoriali di lavoro, ferma restando l’osservanza delle indicazioni e degli accordi stipulati dall’Associazione a livello nazionale.

- Art. 13 -
(Norme Finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.