STATUTO - ART. 1 - E costituita lassociazione denominata ASSICUREZZA ed è disciplinata dal presente Statuto. LAssociazione ha sede in Roma, via Nazionale n° 60, presso la Direzione Nazionale della CONFESERCENTI, Confederazione a cui la ASSICUREZZA dichiara di aderire. Alla ASSICUREZZA possono aderire le Imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nellambito delle leggi che le regolano, attività di vigilanza armata, sorveglianza, trasporto e scorta valori, informazioni commerciali ed investigazioni, televigilanza e servizi di sicurezza in genere. LAssociazione è apartitica, non ha fini di lucro, ed è autonoma rispetto ai pubblici poteri. Lattività dellAssociazione è disciplinata dal presente Statuto. La durata dellAssociazione è illimitata ed avrà termine per deliberazione dei Soci. - ART. 2 - LAssociazione si propone di:
- Art. 3 - Ladesione allAssociazione non interferisce in alcuna maniera nella completa e totale autonomia delle singole Imprese nello svolgimento delle proprie attività sotto il profilo amministrativo, gestionale, operativo e commerciale, fermo restando il rispetto delle direttive generali della Associazione. Tutti i Soci sono obbligati al rispetto ed allosservanza degli accordi stipulati dallAssociazione in campo nazionale. - Art. 4 - Può essere ammesso a far parte dellAssociazione chi svolge attività di cui allart. 1, previa presentazione di apposita domanda scritta documentata con limpegno di adesione per lanno in corso ed il successivo, corredata da una dichiarazione di accettazione del presente Statuto nonché di quello della Confesercenti. Nella richiesta di adesione dovrà essere specificata lesatta denominazione dellImpresa, lubicazione della Sede legale e di quella operativa, se differente, il nominativo del legale rappresentante e della/e persona/e incaricata/e a tenere i rapporti con lAssociazione, il tipo di attività esercitata, il numero dei dipendenti diretti ed il territorio di operatività. Sulla domanda di ammissione delibera la Giunta e leventuale ammissione verrà formalizzata allImpresa interessata mediante lettera raccomandata. Ladesione ha durata per lanno in corso e per quello successivo, e si intenderà tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non venga formulata disdetta scritta almeno 60 giorni prima della scadenza. Ogni Socio è tenuto al versamento delle quote ordinarie annuali stabilite dalla Giunta, nonché al versamento delle eventuali quote straordinarie integrative stabilite dalla Giunta e ratificate dallAssemblea dei Soci per fare fronte ad improvvise necessità. Nei confronti dei Soci che non provvedono al puntuale versamento delle quote sopra dette può essere attivata la procedura di esclusione, riservandosi nei loro confronti ogni diritto di azione per il recupero delle somme dovute. La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso deve essere comunicato allAssociazione nei termini e con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo, fermo restando il diritto di recesso, anche senza il rispetto dei termini, in caso di sostanziale modifica dellattività dellImpresa, tale da renderla di fatto non più operante nel settore della sicurezza. La decadenza sopravviene qualora lAssociato cessi la Sua attività, ed è formalizzata dalla Giunta. Lesclusione può essere deliberata dalla Giunta nei seguenti casi:
Lesclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. contenente le motivazione che lhanno determinata. Leventuale ricorso ha effetto sospensivo. - Art. 5 - Sono organi dellAssociazione:
- Art. 6 - La convocazione dellAssemblea dei Soci è predisposta dalla Giunta e può avere natura ordinaria e straordinaria. LAssemblea ordinaria deve avere luogo almeno una volta per ogni anno solare e ad essa hanno diritto a partecipare tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Lavviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, lora e lordine del giorno delladunanza e prevedere leventuale seconda convocazione che potrà avere luogo anche unora dopo la prima. LAssemblea dei soci provvede a quanto segue:
Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato. LAssemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale assume valore doppio, fatta eccezione per le votazioni relative allelezione del Presidente stesso. LAssemblea straordinaria può essere convocata dalla Giunta nei seguenti casi:
LAssemblea è validamente costituita ogni qual volta sia presente, direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei singoli Associati. - Art. 7 - Il Presidente è il Legale Rappresentante dellAssociazione. Lelezione del Presidente viene effettuata dallAssemblea dei Soci a favore del candidato che raccoglie il maggior numero dei voti. Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente competono la firma e la rappresentanza amministrativa, ordinaria e straordinaria, giudiziale e stragiudiziale dellAssociazione, ferma restando la possibilità di delegare ad uno o più membri della Giunta specifici compiti e/o mansioni, anche di rappresentanza, mediante delega scritta del presidente stesso e previa approvazione a maggioranza della Giunta. Il Presidente, inoltre, presiede e dirige lAssemblea dei Soci, convocata dalla Giunta, e le riunioni della Giunta. In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, la cui nomina compete alla Giunta. - Art. 8 - Il Segretario Nazionale viene eletto dalla Giunta dietro indicazione del Presidente. Al Segretario competono la responsabilità della gestione corrente e del buon funzionamento amministrativo dellAssociazione. A tal fine il Segretario:
- Art. 9 - La Giunta dura in carica tre anni ed i relativi componenti sono rieleggibili. Fanno parte della Giunta il Presidente dellAssociazione, il Segretario Nazionale e gli altri consiglieri eletti dallAssemblea in numero di tre, cinque o sette in base alle determinazioni assunte in tal senso dallAssemblea stessa. Il Segretario partecipa alle votazioni della Giunta ma il suo voto ha valore solo consultivo. Ogni Consigliere può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro componente della Giunta. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale assume valore doppio, così da garantire la presenza di una maggioranza. La Giunta rappresenta, di fatto, lorgano di direzione politico-sindacale e viene convocata dal Presidente ogni qual volta sia necessario, e comunque, in via ordinaria, almeno due volte per ogni anno solare. La convocazione deve avvenire, di norma, mediante comunicazione scritta da trasmettere con lettera raccomandata A.R. che deve pervenire a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della riunione con indicazione dellordine del giorno, della data, orario e luogo relativi alla riunione stessa. I Consiglieri potranno far richiesta al Presidente di procedere alla convocazione della Giunta ogni qual volta ne ravvisino la necessità. Quando la richiesta di convocazione viene formulata da oltre il 50% dei Consiglieri, il Presidente è obbligato a convocare la Giunta entro il tempo massimo di un mese dalla data di arrivo della richiesta. In casi di necessità o per semplici ragioni di opportunità ed immediatezza, la convocazione della Giunta può avvenire mediante telegramma, telefax o finanche per via telefonica, purché con un preavviso di almeno quarantotto ore dalla data della riunione. La Giunta provvede ad eleggere al proprio interno un Vice Presidente Vicario, destinato a fungere da Presidente in caso di impedimento di questultimo, e, laddove necessario, ulteriori Vice Presidenti in numero massimo di due. La Giunta può costituire al suo interno speciali gruppi di lavoro finalizzati allo studio di specifiche problematiche, materie ed argomenti di interesse per il settore, determinando di volta in volta i relativi indirizzi di natura politico/sindacale e deliberando, se del caso, quale tra i Consiglieri che compongono il Gruppo di lavoro ne debba assumere il ruolo di coordinatore. Ove opportuno il Presidente conferisce a tale Coordinatore le eventuali deleghe necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti e delle incombenze del caso. La Giunta:
- Art. 10 - Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri espressamente nominati dallAssemblea allinterno degli associati o anche tra i non soci. Il compito del Collegio di Garanzia è quello di dirimere le controversie insorte tra gli associati dopo avere ascoltato le parti in causa. Il ruolo di membro della Giunta non è inconciliabile con quello di membro del Collegio di Garanzia. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Segretario Nazionale non possono far parte del Collegio di Garanzia. - Art. 11 - LAssemblea elegge a Presidente il candidato che raccoglie il maggior numero dei voti. LAssemblea, successivamente allelezione del Presidente, elegge, in base al numero dei voti ricevuti, gli altri membri della Giunta nel numero prestabilito dallAssemblea stessa. La Giunta elegge a Segretario, dietro indicazione del Presidente, il candidato che raccoglie il maggior numero dei voti. - Art. 12 - LAssociazione ha operatività nazionale, ma può organizzarsi a livello territoriale in specifiche federazioni regionali e provinciali. A dette federazioni, laddove istituite, competerà la gestione delle pratiche da svolgere con le Autorità territoriali di competenza (Regioni, Provincie, Comuni, Organi di P.S., ecc.) e la stipula dei Contratti Integrativi Territoriali di lavoro, ferma restando losservanza delle indicazioni e degli accordi stipulati dallAssociazione a livello nazionale. - Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia. |